Cassazione: si al divorzio lampo straniero

CASSAZIONE: SI AL DIVORZIO LAMPO STRANIERO
E’ legittima la delibazione di una sentenza straniera, nonostante la ricorrenza della più breve tempistica nella procedura di divorzio, e l’omissione della fase relativa alla separazione. Confermando un risalente orientamento (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 25 luglio 2006, n. 16978), la I sezione civile di Piazza Cavour, ha statuito che, per quanto concerne il riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto estero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi, ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi stessi di ritornare sulla loro decisione, non rappresenta ostacolo al riconoscimento, in Italia, della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto. In particolare, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma I, lettera g), della Legge 31 maggio 1995, n. 218, risulta a tal fine necessario, e pure sufficiente, che il divorzio faccia seguito all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12473.
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