La depenalizzazione del reato di ingiuria (Dlgs n. 7/2016) conduce alla revoca della pena irrogata.
Tuttavia le frasi pronunciate continuano a fungere da base per l’aggravante della finalità dell’odio razziale in riferimento alle altre condotte illecite poste in essere.
La Corte di cassazione ha annullato, relativamente al solo reato di ingiuria, la condanna emessa nei confronti di un automobilista dalla Corte di appello di Bologna per aver insultato un altro guidatore di origine africana.
I giudici hanno invece dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti degli altri reati contestati: violenza privata e minaccia «per aver chiuso con violenza lo sportello del lato guida dell’autovettura della parte civile, impedendogli di uscire dal veicolo», confermando l’aggravante della finalità di discriminazione e odio razziale rispetto alle frasi ingiuriose e minacciose pronunciate.
(Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 27 ottobre 2017 n. 49503).